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domenica 26 giugno 2011

Approvato Decreto-Legge su procedura di espulsione extracomunitari clandestini


Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e del Ministro dell’interno, Maroni ha approvato un decreto-legge per corrispondere all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni europee a rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38 in materia di diritto per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il decreto-legge recepisce anche la direttiva 2008/115 in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Questi i punti di maggiore spicco:
1. E’ ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora:
pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
a rischio di fuga;
espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
violino le misure di garanzia imposte dal Questore;
violino il termine per la partenza volontaria.

2. Viene introdotto l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari.

3. E’ prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni della direttiva.

4. Per evitare il rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

5. Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione.

6. E’ attribuita al giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per evitare il pericolo di fuga e delle misure alternative al trattenimento imposte dal Questore.

7. Sono previste misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso gli uffici della Forza pubblica. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

8. E’ prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche assistito, dello straniero irregolare che non rientri nelle condizioni previste al punto 1.

9. Sono infine introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale alle direttive 38/2004 e 115/2008;

Fonte: Consiglio dei Ministri

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